Art. 14.
(Analisi chimico-fisica e organolettica).

      1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, i medesimi, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti, nel rispetto dei pareri di conformità di cui all'articolo 13, comma 8, ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche

 

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previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione. Per i vini a DOCG l'esame organolettico deve essere effettuato partita per partita nella fase dell'imbottigliamento, fatta eccezione per i vini a DOCG elaborati in bottiglia per i quali l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.
      2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici del VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
      3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
      4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 16 sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
      5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonchè l'istituzione, il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello sono posti a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.
 

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